
22 Apr Comunicazione disattivazione punti di sparo 2026, DDS-9090-2023
Disattivazione punti di sparo 2026
In ottemperanza al Decreto n. 9090 del 16/06/2023 saranno dismessi i punti di sparo e/o S+F che non hanno prodotto abbattimenti nell’ultima stagione (01/04/25-31/03/26), restano attivi i punti che hanno prodotto abbattimenti, quelli attivati da meno di 6 mesi e per quest’anno quelli ricadenti nei valichi. Si rimanda la sito del CAVB per la verifica dei punti che attivi.
Si riporta stralcio di quanto previsto dal decreto:
- tutti i punti di sparo, con o senza foraggiamento, devono rispettare le distanze di Pubblica Sicurezza previste dall’art. 21 della Legge n.157/1992, integralmente recepite dall’art. 43 della Legge Regionale 26/1993;
- i punti sparo ed i punti di foraggiamento e sparo vengono individuati dal singolo cacciatore in modo autonomo e presentati al CAC per la verifica cartografica. La responsabilità del posizionamento del tiratore e del rispetto delle distanze previste dalle norme nazionali e regionali è personale del cacciatore e rimane in capo al cacciatore a cui permangono le relative conseguenze e responsabilità dell’azione di sparo; la validazione spaziale del punto da parte di qualsiasi Ente non 2 implica alcuna assunzione di responsabilità da parte dell’Ente o del Comprensorio. A tal fine i titolari dei punti sparo sottoscriveranno all’inizio di ogni stagione venatoria una dichiarazione, ai sensi degli artt. 47 e 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, con la quale sotto la propria responsabilità dichiareranno che i punti sparo da loro utilizzati rispettino le distanze di legge;
- le coordinate del punto sparo comunicate dal cacciatore devono essere tassativamente quelle del punto da cui spara il cacciatore, in quanto esse sono strumentali per l’individuazione del cacciatore di notte e quindi sono necessarie ai fini di sicurezza e controllo;
- verranno disattivati d’ufficio i punti sparo e foraggiamento non produttivi di abbattimenti nell’ultima stagione venatoria (fino alla data del 31 marzo 2023), purché attivi da almeno 6 mesi a tale data;
- i punti sparo disattivati non verranno sostituiti con altri punti sparo fino alla vigenza (30 giugno 2023) del DDS 6868/2022 e s.m.i. e comunque i punti eventualmente disattivati non potranno essere riattivati dallo stesso cacciatore titolare del punto per la stagione venatoria in corso e in un raggio di 100 mt. da quello soppresso d’ufficio;
- verranno disattivati tutti i punti S e F che non rispondono ai seguenti requisiti:
- distanza di 400 mt. tra i vari punti di foraggiamento;
- distanza di 100 mt. tra punti S tra loro e verso punti S+F;
- distanza di 100 mt. del punto di foraggiamento dal punto sparo georeferenziato;
- il cacciatore non superi il numero massimo di 5 punti S e di 5 punti S + F attivi;
Per ulteriori dettagli in allegato il Decreto 9090 del 16/06/2026




